Il decreto Ministeriale 37 del 2008 ha interessato la definizione del classico progetto impianto elettrico ora reso obbligatorio. Scopriamo insieme quali sono gli obblighi.
La legge, attraverso il DM 37/08, ha definito alcune novità e confermato altre disposizioni già vigenti per quanto riguarda i progetti dedicati all’impianto elettrico.
Partendo dall’assunto che il progetto è divenuto obbligatorio per la realizzazione di ogni tipo di impianto elettrico, fatti salvi alcuni casi, è poi molto utile evidenziare le differenze esistenti a seconda del grado di complessità dello schema che si deve progettare.
Impianti complessi
In riferimento ad un progetto per impianto elettrico complesso evidenziamo subito la necessità che a realizzare la pianificazione sia un progettista professionista che deve anche essere, ovviamente, iscritto al relativo albo.
Gli impianti complessi sono quelli vanno “oltre i limiti dimensionali” stabiliti dal Dpr 447/91 e, comunque, tutti quelli che esprimono una potenza superiore ai 6 Kw.
Il professionista che realizza il progetto ha, inoltre, l’obbligo di depositarlo presso lo sportello unico per l’edilizia contestualmente alla consegna del progetto edile.
Impianti semplici
In riferimento, invece, ad un progetto per impianto elettrico semplice specifichiamo come questo possa essere steso anche da un Responsabile Tecnico che a volte è lo stesso installatore, se è previsto che l’impianto in questione rimanga al di sotto dei cosiddetti “limiti dimensionali” stabiliti dal Dpr 447/91.
Questi impianti coincidono con quelli che inizialmente rendevano necessario esclusivamente lo schema elettrico avanzato a cura dell’installatore.
Quando il progetto non è richiesto
Vi sono dei casi in cui il progetto per l’impianto elettrico non è indispensabile e si tratta di situazioni lavorative che ruotano intorno a cantieri, per cui esiste una direttiva specifica, alla realizzazione di ascensori anch’essi legati a leggi speciali e, infine, all’installazione di elettrodomestici che non rientrano nell’impianto.