[vc_row][vc_column][vc_column_text]L’attuale normativa impianti è rappresentata dal decreto 37/08 che, entrando definitivamente in vigore, interessa tutti gli impianti utilizzatori. Conosciamo la normativa sugli impianti.
L’attuale normativa sugli impianti ha finalmente visto l’entrata in vigore dell’importante decreto 37 del gennaio 2008 che, insieme al classico impianto elettrico domestico, prende in considerazione e va a regolamentare anche l’ambito degli impianti non puramente elettrici come quelli termotecnici, gli ascensori, i cancelli, gli impianti idrici ecc.. sia in costruzioni abitative che in impianti industriali e del terziario.
Le novità
Precedentemente gli impianti erano considerati come delle appendici a cui non veniva rivolta la dovuta attenzione, per cui grazie alla legge 46/90 prima e alla nuova 37/08 oltre agli impianti elettrici anche quelli elettronici godono della giusta protezione: sono ora inclusi dalla moderna regolamentazione anche gli ascensori, cancelli, porte automatiche, parafulmini, componenti industriali, ma anche impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti ad energia alternativa.Inoltre sono inclusi anche gli impianti antincendio con tutte le sue componenti: rilevatori di fumo automatici o manuali, i dispositivi di spegnimento delle fiamme, l’evacuatore di fumi e le pompe antincendio.
Esclusi dalla nuova legge
Non sono presi in considerazione dal nuovo decreto 37/08 e, quindi, non sono coperti dalla regolamentazione aggiornata gli impianti che si trovano all’esterno dell’edificio come insegne e pannelli luminosi, l’illuminazione pubblica o i semafori. Insieme a questi rimangono esclusi anche gli impianti di telefonia.
Il Responsabile Tecnico
Com’era accaduto con la precedente legge 46/90 anche con il nuovo decreto 37/08 si ha una conferma delle disposizioni vigenti per quanto riguarda la figura del Responsabile Tecnico aziendale.
Non essendo previsti degli esami di verifica il ruolo può essere assegnato a figure che hanno un titolo di studio ed esperienza sul campo o solo un’elevata esperienza sul campo.
Nel caso in cui la persona prescelta detenga una laurea, questa è sufficiente da sola a riconoscere il ruolo di Responsabile; in caso di diploma di scuola tecnica superiore invece è necessario anche un minimo di due anni di esperienza che salgono a quattro se il soggetto detiene un più semplice diploma professionale.
Se la persona non ha alcun titolo di studio sono da prendere in considerazione almeno tre anni di esperienza come dipendente specializzato di un’azienda del settore o 6 anni di collaborazione continuativa come socio o come familiare del titolare dell’azienda di settore.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]