Per essere installati, gli impianti videosorveglianza devono rispettare le norme sulla privacy. Scopriamo, quindi, cosa è utile tenere bene mente per la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza.
Siete in procinto di installare un nuovo impianto di videosorveglianza e avete dubbi sulle regole che riguardano la privacy?
Allora è decisamente molto utile sapere che proprio le norme sulla privacy siano fondamentali per chiunque volesse procedere alla progettazione o all’ammodernamento di un impianto di sicurezza dotato di telecamere e microfoni per la registrazione video e audio.
La ragione che pone la privacy in estrema rilevanza è, naturalmente, il rischio che si corre di accedere, anche se involontariamente, nella sfera privata di altre persone e ciò può accadere soprattutto se viviamo in un condominio.
Cosa dice l’Autorità Garante
Parlando di impianti di videosorveglianza è utile fare riferimento a due pronunciamenti, in particolare, dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali: questi sono il decalogo pubblicato il 29 Novembre del 2000 e il provvedimento seguito il 29 Aprile del 2004.
Il riferimento a questi testi è molto importante dal momento che i suoi contenuti non escludono a priori la possibilità di installare un impianto all’interno di un condominio fatto salvo il rispetto di determinate condizioni che sono.
Naturalmente, questo è un aspetto molto importante e centrale per la questione videosorveglianza dal momento che casi precedenti finiti in tribunale e in Corte di Cassazione avevano messo in evidenza soprattutto una certa incompatibilità tra il concetto di videosorveglianza e una realtà condominiale.Le condizioni a nostro favore
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che un impianto di videosorveglianza può essere installato all’interno di un palazzo da parte di un singolo condomino se vengono rispettate due particolari condizioni: la prima è che le registrazioni audio-video non siano utilizzate da chi le registra per distribuirle sistematicamente a terze persone, mentre la seconda prevede l’adozione di forme di “cautela” che restringendo l’angolo di visuale delle telecamere evitino di interessare anche lo spazio altrui e, quindi, il rischio di ledere la privacy di altre persone.
Emerge, quindi, come sia unicamente responsabilità del condomino che vuole procedere al’installazione dell’impianto di videosorveglianza garantire il massimo rispetto della privacy di tutti gli altri condomini presenti nel palazzo: le conseguenze previste per casi di violazione delle norme a tutela della sfera privata altrui sono di carattere penale (come previsto dall’articolo 615-bis del codice penale.)