[vc_row][vc_column][vc_column_text]La dichiarazione di rispondenza ha la funzione di certificare la rispondenza di un impianto a determinati requisiti. Scopriamo chi deve compilarla e presentarla.
La dichiarazione di rispondenza, come specificato dal DM 37/08, ha la funzione di certificare che un determinato impianto domestico (elettrico conforme, termico, idrico-sanitario) realizzato dopo il marzo del 1990 e prima dell’entrata in vigore del suddetto DM rispetti i requisiti minimi di sicurezza.
La Diri, inoltre, è necessaria quando la DICO, ossia la dichiarazione di conformità è assente a causa del fallimento della ditta installatrice, per esecuzione dei lavori da parte di una ditta non abilitata o per manutenzioni e riparazioni urgenti eseguite da operatori non autorizzati.
Certificazioni
Dopo l’entrata in vigore del DM 37/08 è stato specificato che la dichiarazione di rispondenza ha il dovere di certificare, per gli impianti precedenti agli anni’90, il rispetto dei contenuti del DPR 547 e i requisiti minimi sulla sicurezza mentre, per gli impianti successivi agli anni’90, il rispetto dei criteri di regola d’arte indicati dalle norme CEI.
Inoltre è stato altresì chiarito che, nel caso di interventi sugli impianti elettrici, oggi per poter rilasciare la dichiarazione di rispondenza è necessario eseguire la cosiddetta messa in sicurezza attraverso la realizzazione della presa di terra.
Chi rilascia la certificazione
La dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata esclusivamente da un professionista ( perito, ingegnere, ecc) che sia regolarmente iscritto all’albo e che abbia accumulato almeno cinque anni di esperienza nell’esercizio della professione; ma può essere rilasciata anche dal Responsabile tecnico di un’impresa abilitata e con almeno cinque anni di attività.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]