
[vc_row][vc_column][vc_column_text]La novità è rappresentata dal certificato energetico, un documento che dovrà accompagnare ogni abitazione durante la sua vendita. Ecco le sue caratteristiche e la norma che lo promuove.
La legge parla chiaro: a partire dal 1° luglio 2009 è scattato l’obbligo di approntare il documento che prende il nome di certificato energetico di cui edifici o porzioni di edifici devono essere dotati.
In fase di “trasferimento a titolo oneroso”, come specificato nell’’articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005 che è stato, poi, abrogato dal DLgs. 112/2008 che ha eliminato la sanzione, prevista in caso di mancanza del certificato energetico allegato al rogito, dell’annullamento dell’atto di compravendita.
Quando occorre
La certificazione energetica è un documento considerato obbligatorio a completamento della definizione di permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali.
Però è importante specificare come il certificato non è sempre necessario, poiché può non essere redatto per gli edifici inagibili, gli edifici che non causano un consumo energetico, gli edifici non dotati di impianti per i quali è, quindi, impossibile calcolare la prestazione energetica.
La legge vigente, quindi, pur prevedendo l’obbligo di prevedere la certificazione per gli immobili, non annulla un atto di trasferimento, ma obbliga chi cede ad informare l’acquirente sull’esistenza o meno del documento.
Rilascio del documento
Unico problema, attualmente, è rappresentato dal rilascio della certificazione per cui non esiste ancora un testo di legge che ne specifica i soggetti esperti e gli organismi in grado di farlo.
Inoltre, a supplire tale mancanza, continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]