Importanti novità in merito alla regolamentazione della Canna fumaria della Caldaia, per tutte le abitazioni singole e appartamenti, sono state introdotte dal nuovo “Decreto Sviluppo Bis”. Facciamo il punto della situazione per offrire le indicazioni da seguire in caso di impianto “non a norma”.
Anche se generalmente poco curata fino ad oggi, l’installazione della Canna Fumaria della Caldaia dovrà essere, d’ora in avanti, attentamente eseguita nel rispetto delle disposizioni contenute dal DL 179/2012. Analizziamo la situazione precedente, ora non più valida, prima di evidenziare le importanti novità introdotte.
Prima Dettava Legge il DPR 412/1993
Analizzando questo testo, in particolare, al Comma 9 si rilevava il bisogno di installare la canna fumaria della caldaia sul tetto dell’edificio (soprattutto nel caso dei condomini dove doveva avvenire un allaccio alla canna fumaria centralizzata) solo se si realizzava un nuovo impianto termico, oppure solo se si interveniva con modifiche o ristrutturazioni all’impianto termico, oppure se si procedeva all’installazione di una nuova caldaia. Si trattava, nello specifico, di disposizioni che regolavano l’installazione sul tetto della canna fumaria della caldaia solo nelle seguenti situazioni:
installazione di nuovi impianti di riscaldamento, anche per singoli appartamenti
ristrutturazione, a livello condominiale, di tutti gli impianti di riscaldamento individuali
conversione di un impianto ri riscaldamento centralizzato in più impianti singoli
ristrutturazione di impianti ri riscaldamento centralizzati
distacchi singoli dall’impianto centralizzato
Ora, il DL 179/2012 Modifica la Situazione
Il nuovo Decreto ha sostanzialmente allargato a tutti i casi di nuove installazioni di Caldaie e realizzazione di Impianti di riscaldamento l’obbligo di prevedere l’allaccio ad una canna fumaria per caldaie Centralizzata che sfoghi sul tetto, oppure di installare una canna fumaria indipendente, ma che arrivi sempre ad espellere i gas di scarico sul tetto (costi molto elevati nel caso di edifici composti da numerosi piani). Non sarà più possibile, in caso di assenza di canne fumarie condominiali centralizzate, installare neanche una canna fumaria per caldaia che “allontani i gas di scarico dalla facciata dell’edificio. Bisognerà obbligatoriamente avere uno sfogo sul tetto e prevedere un’installazione nel massimo rispetto delle distanze “di Legge” da Balconi e Finestre dei propri vicini (norma UNI 7129).
L’eccezione prevista dal DL 179
Il nuovo DL 179/2012, quindi, specifica disposizioni valide nel caso di installazione sia di caldaie a camera aperta che a camera stagna. Unica eccezione all’obbligo di sfogo della canna fumaria sul tetto c’è in caso di installazione di Caldaie a Condensazione (“generatori di calore a condensazione”). Questa tipologia di Caldaie, capace di emettere gas di scarico con minor concentrazione di sostanze nocive, è ad alta efficienza energetica. La sua installazione, quindi, può avvenire più semplicemente nel rispetto della norma UNI 7129 che stabilisce le distanze da balconi, finestre, ballatoi, ecc..