[vc_row][vc_column][vc_column_text]La dichiarazione di conformità è un documento importante che attesta il rispetto, da parte di un impianto domestico, di determinate condizioni di sicurezza e funzionalità. Scopriamola insieme.
L’importanza della dichiarazione di conformità, istituita per la prima volta con la legge 46/90 e conosciuta anche come DICO, risiede nella sua natura di documento finalizzato a dichiarare e certificare che il lavoro di installazione di un impianto domestico è stato effettuato a regole d’arte e, quindi, nel rispetto delle moderne norme CEI
Per cosa è obbligatoria
E’ certamente utile sapere che la dichiarazione di conformità è indispensabile per tutti i nuovi impianti (elettrici, idro-sanitario, termico, ecc..) che hanno subito un interventi di rifacimento, di manutenzione, di ampliamento o che sono stati installati per la prima volta all’interno di una costruzione.
I suoi contenuti
La Dico deve contenere specificati sostanzialmente i dati relativi all’impianto su cui è stato effettuato l’intervento e dei soggetti che hanno eseguito e diretto i lavori.
Nello specifico, queste persone sono costituite dal responsabile tecnico, dal proprietario e dal committente.
Inoltre la dichiarazione deve specificare anche tutte le informazioni circa l’avvenuta installazione, su che tipologia di materiali sono stati impiegati, quali sono state le norme rispettate e come e dove è stato ubicato l’impianto.
Formalmente, la dichiarazione deve attestare la compatibilità funzionale dell’intervento.
Come redigerla
Per compilare la dichiarazione di conformità è importante utilizzare l’apposito modello approvato dal Ministero del Lavoro. Si tratta di un modulo completo anche di diversi allegati riguardanti il progetto, lo schema dell’impianto, la relazione che deve riguardare i materiali utilizzati, il certificato di iscrizione alla Camera di commercio dell’impresa.
Inoltre aggiungiamo che la dichiarazione di conformità deve essere composta in diverse copie destinate rispettivamente al committente che utilizzerà l’Impianto finito, una per l’installatore,
una seconda copia sempre per l’installatore che dovrà depositarla, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per le attività produttive del comune ove ha sede l’impianto.
Quindi ricordiamo una copia destinata al distributore e un’altra dedicata all’ASL e all’ISPESL.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]